II PIMUS è un documento obbligatorio nei cantieri in cui si montano, utilizzano e smontano ponteggi metallici fissi.
Tale documento può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Nei lavori in quota il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Il riferimento normativo per l’uso dei ponteggi e la redazione del PIMUS è il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 sui cantieri temporanei e mobili.
In particolare è l’art. 134 del D.Lgs. 81/08 a prevedere espressamente che nei cantieri dove si svolgono lavori in quota e in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del PIMUS.
Inoltre tutte le eventuali modifiche al ponteggio devono essere subito riportate, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
I contenuti minimi che devono essere presenti nel PIMUS sono elencati dettagliatamente nell’Allegato XXII del Testo Unico sulla Sicurezza, vediamo i principali: