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S.C.I.A. Sanitaria

L’invio della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è obbligatoria per l’avvio o la variazione delle attività di tutte le attività che manipolano alimenti. 

La S.C.I.A. è obbligatoria  per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) coinvolti nella filiera di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e delle bevande.

ATTENZIONE: “La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure, predisposte ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 9.000”. (D.lgs. 193/2007)

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L’invio della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è obbligatoria per l’avvio o la variazione delle attività di tutte le attività che manipolano alimenti. La S.C.I.A. è obbligatoria  per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) coinvolti nella filiera di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e delle bevande.

ATTENZIONE: “La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure, predisposte ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 9.000”. (D.lgs. 193/2007)

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Manuale H.a.c.c.p 2.5

Cosa prevede la normativa?

La S.C.I.A. Sanitaria (notifica d’inizio o modifica attività ai sensi dell’Art. 6 del Reg. CE 852/2004) deve essere esibita da chiunque gestisca un’attività della filiera alimentare in occasione di ispezioni, controlli ufficiali o verifiche amministrative.

Secondo i Commi Procedurali della S.C.I.A. (Legge 241/1990 – Art. 19), tra la documentazione da allegare alla pratica, è necessario produrre una relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato in cui vengono considerati seguenti aspetti:

Cosa prevede la normativa?

La S.C.I.A. Sanitaria (notifica d’inizio o modifica attività ai sensi dell’Art. 6 del Reg. CE 852/2004) deve essere esibita da chiunque gestisca un’attività della filiera alimentare in occasione di ispezioni, controlli ufficiali o verifiche amministrative.

Secondo i Commi Procedurali della S.C.I.A. (Legge 241/1990 – Art. 19), tra la documentazione da allegare alla pratica, è necessario produrre una relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato in cui vengono considerati seguenti aspetti:

Sanzioni

SANZIONI PREVISTE

Gli organismi di controllo (tra cui NAS, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, ASL, ecc.) possono erogare sanzioni pecuniarie all’azienda alimentare.

Domande più frequenti

È necessario presentare una S.C.I.A. di variazione/aggiornamento. Qualsiasi modifica strutturale dei locali, variazione del layout, cambio delle attrezzature principali o ampliamento delle tipologie di alimento trattate (es. da solo bar a bar con cucina) va notificata all’ASL/SUAP per mantenere la conformità igienico-sanitaria ed evitare sanzioni.

Puoi aprire e iniziare l’attività immediatamente. La S.C.I.A. ha efficacia dal momento stesso in cui viene trasmessa telematicamente al SUAP. La ricevuta automatica con numero di protocollo rilasciata dal sistema costituisce il tuo titolo autorizzativo. L’ASL e il Comune avranno poi 60 giorni di tempo per effettuare eventuali controlli o richiedere integrazioni.

Chi avvia un’attività di commercio o somministrazione di alimenti deve possedere il requisito professionale(es. corso SAB/REC abilitante, diploma di scuola alberghiera/agraria, oppure almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel settore alimentare negli ultimi 5 anni) oltre ai requisiti morali di legge. Inoltre, l’immobile deve possedere la corretta destinazione d’uso urbanistica e il rispetto dei requisiti edilizi e igienico-sanitari.

L’O.S.A. è la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. Inoltre, è responsabile dell’invio della notifica sanitaria, all’autorità competente, di ciascuno stabilimento posto il suo controllo che esegua qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

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