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Piano di Emergenza ed Evacuazione (P.E.E.)

ON INCORRERE IN SANZIONI, assicurati che la tua azienda sia conforme agli obblighi di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 81/08.

Se hai più di 10 dipendenti, il luogo di lavoro è aperto alla presenza contemporanea a più di 50 persone o si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, sei obbligato a redigere il Piano di Emergenza!

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Cosa è il Piano di Emergenza ed Evacuazione ?

II Piano di Emergenza (P.E.E.) di un’azienda è un documento che definisce le procedure e le azioni da intraprendere qualora si verifichino situazioni di emergenza all’interno di un’attività lavorativa.

Tale documento va redatto per ogni luogo di lavoro e deve contenere tutte le misure utili e necessarie affinché vengano tutelati i lavoratori.

Cosa è il Piano di Emergenza?

II Piano di Emergenza (P.E.E.) di un’azienda è un documento che definisce le procedure e le azioni da intraprendere qualora si verifichino situazioni di emergenza all’interno di un’attività lavorativa.

Tale documento va redatto per ogni luogo di lavoro e deve contenere tutte le misure utili e necessarie affinché vengano tutelati i lavoratori.

Sanzioni

SANZIONI PER MANCATA ELABORAZIONE DEL P.E.E.

Perché rischiare?

SANZIONI PER MANCATA ELABORAZIONE DEL P.E.E.

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Domande più frequenti

II Piano di Emergenza aziendale è un elaborato che deve essere presente sul luogo di lavoro e, in base a quanto stabilito dall’art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dal DM 2/9/21, deve individuare le misure da adottare e i comportamenti da adottare in caso di esposizione a un pericolo grave e immediato che non può essere evitato. In tal caso, i lavoratori devono essere in grado di attuare le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.

I casi di emergenza sono molteplici, come ad esempio: guasto, calamità naturale, errore umano o qualsiasi altra sia la causa, vengono meno le condizioni di sicurezza e salute per le persone.

Le emergenze che si possono verificare nei luoghi di lavoro non si limitano all’innesco o la propagazione di un incendio ma possono essere di vario tipo quali, ad esempio: presenza di fumo, terremoto, fenomeni atmosferici particolarmente sfavorevoli, crolli/cedimenti di strutture, fuga di gas, blackout, esplosioni, allagamenti.

Se volessimo fare un confronto con il Documento di Valutazione dei Rischi, potremmo dire che il D.V.R. identifica tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro e individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per prevenirli o ridurli mentre il P.E.E. è specifico sulle misure da attuare in caso si verifichino le situazioni di emergenza.

La redazione del piano di emergenza spetta al datore di lavoro con la collaborazione del R.S.P.P., degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

Il piano di emergenza aziendale deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.

L’adozione del piano di emergenza è obbligatorio e stabilito dal D.Lgs. 81/08 (articolo 43) e dal DM 2/9/21 (articolo 2, comma 2) per le seguenti tipologie di azienda:

  • Luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Luoghi di lavoro in cui si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi dell’allegato I del D.P.R. 151/2011.

II Piano di emergenza ed evacuazione obbligatorio deve essere predisposto quindi, non solo in base al numero di lavoratori, ma anche in funzione del numero di occupanti presenti a qualsiasi titolo all’interno del luogo di lavoro.

Le aziende obbligate a redigere il P.E.E. hanno anche l’obbligo di effettuare una prova di evacuazione con cadenza almeno annuale il cui svolgimento deve essere verbalizzato.

Per i luoghi di lavoro dove non vige l’obbligo di redigere il P.E.E., il datore di lavoro deve comunque indicare nel D.V.R. le misure organizzative e gestionali adottate da attuare in caso di incendio.

In caso di mancata, o carente, predisposizione del D.U.V.R.I., nonchè mancata cooperazione e coordinamento,  il Datore di Lavoro e il Dirigente sono sanzionati con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da Euro 1.842, 76 a Euro 7.371,03. Si segnala inoltre che:

  •  
  • La mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da Euro 1.096,00 a Euro 5.260,80;
  • La mancata trasmissione dell’Informativa su rischi specifici dell’ambiente in cui sono destinati a operare i fornitori comporta l’arresto da 2 a mesi o l’ammenda da Euro 822,00 a Euro 4.384,00.

Come esplicitamente indicato nel Comma 4 dell’art. 26, sussiste una responsabilità solidale del Committente per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei fornitori.In aggiunta a ciò, si sottolinea che la giurisprudenza ha più volte sottolineato la responsabilità in solido da parte del Committente (sia di natura civile che penale) nel caso in cui un evento lesivo (infortunio o malattia professionale) sia riconducibile ad una condotta omissiva da parte dello stesso (inadeguata o mancante valutazione dei rischi interferenziali, mancata verifica dei requisiti professionali del fornitore, carente azione di controllo).

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Piano di Emergenza ed Evacuazione

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